Art. 4.

      1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il consultorio, o il medico, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, ha il compito, qualora la donna lo richieda, di esaminare con la donna e, qualora la donna lo consenta ed egli accetti, con la persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni ai problemi proposti per aiutarla a superare quelle cause che, se rimosse, potrebbero indurla a non interrompere la gravidanza, prospettandole gli aiuti di cui potrà con ragionevole certezza usufruire durante la gravidanza, al momento del parto e successivamente per l'assistenza del nucleo familiare.
      2. Il consultorio e il medico informano la donna sulle procedure e sui metodi di interruzione della gravidanza appropriati

 

Pag. 6

per il suo specifico caso e sulle strutture esistenti presso le quali poter praticare l'intervento per l'interruzione della gravidanza, nonché sui mezzi per il controllo delle nascite.
      3. Quando il medico riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'interruzione della gravidanza, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza, con il quale la donna può presentarsi presso una delle sedi autorizzate e iniziare subito l'intervento abortivo.
      4. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, il medico rilascia alla donna un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta di interruzione. Con tale documento la donna può presentarsi presso una delle sedi autorizzate per effettuare l'intervento abortivo più indicato per l'epoca gestazionale e per i desideri della donna stessa, tenuto fermo il principio della minore invasività. L'intervento deve essere effettuato entro quattordici giorni dalla data in cui è stato redatto il documento o, in alternativa, entro sette giorni dalla data in cui la donna presenta il documento presso la sede autorizzata».